Actòre non probànte, rèus absòlvitur

Actòre non probànte, rèus absòlvitur [Se l’attore non prova, il convenuto va assolto; cfr. art. 2697 c.c.]

Espressione con cui si sintetizza mirabilmente il principio dell’onere della prova: se l’attore non riesce a fornire adeguata dimostrazione dei fatti posti a fondamento della sua domanda, la controparte va assolta.
Nel diritto civile vigente, il principio è sancito dall’art. 2697 c.c., per il quale: “Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato od estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda” (Onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat). L’art. 2698 c.c. prevede, inoltre, la nullità dei patti che invertono o modificano l’onere della prova in materia di diritti indisponibili, o che rendono, comunque, eccessivamente difficile, ad una delle parti, l’esercizio del diritto.